Art. 41, c.6: enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominate «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Amministrazione trasparente
Liste di attesa
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- Categoria: Servizi Erogati
- Ultima modifica: Martedì, 03 Settembre 2019 16:34
- Pubblicato: Martedì, 21 Marzo 2017 08:36
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