Interventi straordinari e di emergenza
Art. 42: Le pubbliche amministrazioni comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie che adottano provvedimenti contingibili e urgenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, pubblicano i provvedimenti legislativi di urgenza: provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; il costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.